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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  28-12-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all'
(( articolo 1))
restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
La loro composizione è integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.
3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di
(( conversione))
del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.
4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.