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DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1986, n. 701

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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vigente al 31/01/2017
Testo in vigore dal:  28-12-1986 al: 22-6-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettivi i controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((
1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attività, la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunità europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle società per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
4. Dal 1 gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control è riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control è disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali
))