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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal:  24-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.
2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:
a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;
b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;
c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.
3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.
4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.
6. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.
7. L'ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.
8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati. (2)
((3))
9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che è abrogato l'art. 6, comma 8 "limitatamente all'organizzazione del Servizio ispettivo centrale"; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del comma 8 del presente articolo, limitatamente all'organizzazione del Servizio ispettivo centrale, "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".