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DECRETO-LEGGE 5 giugno 1986, n. 233

((Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1986, n. 430 (in G.U. 04/08/1986, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/1991)
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Testo in vigore dal:  5-8-1986
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Art. 2

Società controllate, a direzione unica e finanziate
((
1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:
))
2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al comma 1 è compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.
3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. Nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorché non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa può esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario può richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aumentata di quindici unità. Conseguentemente la CONSOB provvederà a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.
6. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.
7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
((vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale))
, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili
((anche))
agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.
10. Al medesimo fine possono richiedere alle alle società fiduciarie
((e alle società fiduciarie e di revisione))
, le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.
11. Nei casi di società collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.