stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 99

Interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 06 giugno 1986, n. 250 (in G.U. 11/06/1986, n.133).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-4-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi in favore dei lavoratori licenziati da imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale istituita ai sensi dell'articolo stesso, è corrisposta una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per periodi trimestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.
3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.