stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1985, n. 685

Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1986, n. 8 (in G.U. 29/01/1986, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-12-1985
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che per effetto della imminente scadenza dei termini previsti dalla legge 25 gennaio 1985, n. 7, verranno contemporaneamente scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare numerosi imputati di gravi reati;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a modificare la disciplina vigente per salvaguardare più efficacemente le esigenze di tutela della collettività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il
((fermato))
è stato presentato deve darne notizia senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo, al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale".