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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1984, n. 528

Misure urgenti in materia sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 ottobre 1984, n. 733 (in G.U. 31/10/1984, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  1-1-2005
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Art. 2

1. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L. 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.
2. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal precedente comma 1, sono elevati per i pensionati ultrasessantacinquenni da L. 4.500.000 a L. 6.500.000, nel caso di reddito personale, e da lire 4.000.000 a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età neo-natale e pediatrica, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.
4. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge sopra citato, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.
5. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia, che l'interessato può trarre da quella in suo possesso, della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o del modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
6. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi nonché alla relativa documentazione.
((4))
7. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del successivo articolo 3 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e 6 hanno effetto dal 3 maggio 1984.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma 172) che il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui al presente articolo, comma 6, "è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa".