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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 233

Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1984, n. 442 (in G.U. 11/08/1984, n.221).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1984)
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Testo in vigore dal:  12-8-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare l'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata la assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia
((indennizzata))
nonché per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno ancora precedente.
3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente.
4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.
((
5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482
))