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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1983, n. 746

Disposizioni urgenti in materia di imposta su valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17 (in G.U. 29/02/1984, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal:  30-6-2019
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e
b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; (11)
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.
((
c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione
))
((13))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58))
.
((13))
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.435
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489.

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AGGIORNAMENTO (11)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 20, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 12-septies, comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 30 aprile 2019, n. 34.