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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1983, n. 125

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 maggio 1983, n. 246 (in G.U. 02/06/1983, n.150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/06/1983)
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Testo in vigore dal:  26-4-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 aprile 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 58.453 a L. 56.746 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 42.835 a L. 41.128 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
(3) L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 5.845,30 a L. 5.674,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C., relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.