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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  1-5-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 11


(1) I comuni singoli od associati e le comunità montane possono deliberare convenzioni dirette a
((affidare))
alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.
(2) Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.
(3) Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunità montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi.
(((3.1) Le unità sanitarie locali, ove non dispongano di propri uffici legali, possono avvalersi dei corrispondenti uffici dei comuni di appartenenza.))