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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  29-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


(1) Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:
a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;
b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;
d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni;
e) attivare e integrare finanziamenti regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento della spesa prevista, e comunitari o di altri organismi internazionali;
f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali;
g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;
g/1) investimenti destinati ad aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, garantiti con delegazioni sulle entrate delle aziende stesse;
((h) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani))
;
i) edilizia popolare;
l) altre opere di urbanizzazione primaria, opere cimiteriali, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione con esclusione del verde attrezzato.
(2) Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:
1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;
4) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalità di cui al successivo articolo 12.
(3) Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985.