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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 695

Differimento del termine previsto dall'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 novembre 1982, n. 882 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1982)
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Testo in vigore dal:  3-10-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il termine di centoventi giorni previsto nell'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 304, è differito di ulteriori centoventi giorni.