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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. 429

Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1982, n. 516 (in G.U. 07/08/1982, n.216)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  15-2-1983
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Art. 32


Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili.
Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 22.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 15 DICEMBRE 1982 N. 916, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1983 N. 27))
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((I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi))
fino al 30 novembre 1982; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione integrativa e istanza presentate e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 DICEMBRE 1982 N. 916, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1983 N. 27))
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In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.
Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984.
((Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive))
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((Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 né per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.
Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.
I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte al titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle stanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare di sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo Presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme scritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze))
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((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. di conversione 12 dicembre 1983, n. 27 ha disposto (con l'art 4) che le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.