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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 800

Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 marzo 1982, n. 61 (in G.U. 05/03/1982, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1982)
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Testo in vigore dal:  6-3-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1981, n. 381;
Considerate le difficoltà incontrate dalle regioni per l'attivazione degli impianti necessari alla depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi;
Ritenuta pertanto che permane la straordinaria necessità e urgenza di continuare ad assicurare, con particolari misure, il controllo igienico-sanitario al fine di consentire la destinazione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi salubri;
Ritenuta altresì l'opportunità di agevolare la realizzazione degli impianti di depurazione mediante la applicazione delle procedure previste dall'art. 1, primo e terzo comma, e dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.
La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1981, già prorogata dall'articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982))
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Con successivi decreti il Ministro della sanità può apportare modifiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igienico-sanitarie.
Ai fini della realizzazione degli impianti di depurazione le regioni e gli enti pubblici territoriali possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1, primo e terzo comma, e dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dello art. 34, lettera e), della legge 24 novembre 1981, n. 689, i trasgressori alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive modificazioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.