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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 791

Disposizioni in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2003)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
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Art. 14


In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669,
((è riconosciuto, dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982,))
il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322,
((...))
a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.
L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidità al compimento dell'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.
L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attività di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni più favorevoli.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982, N. 54))
.
((Nel periodo))
di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno 151 giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 51 giornate nell'anno 1982
((...))
.
((Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere pio il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni))
.
A decorrere dal
((...))
1 gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennità giornaliere di malattia e maternità si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si è verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternità.
((Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale.
Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980.
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo))
.Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalità ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti.
Con effetto
((dal 1 gennaio 1982))
, il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, è stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Ai predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.