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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal:  2-3-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non paralizzare l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1982 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1982.
La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 6 viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51))
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