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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1981, n. 613

Misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 778 (in G.U. 30/12/1981, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1981)
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Testo in vigore dal:  31-12-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare le misure occorrenti per consentire l'erogazione di anticipazioni sulle somme dovute, a titolo di indennità, al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi
((...))
per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni
((, nonché per le spese obbligatorie d'ufficio (pulizia, riscaldamento, elettricità e telefono))
). A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.
La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.
Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.