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DECRETO-LEGGE 8 maggio 1981, n. 186

Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 luglio 1981, n. 349 (in G.U. 09/07/1981, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1981)
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Testo in vigore dal:  10-7-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere alla integrazione dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che reca norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, al fine di consentire, anche dopo la smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prevista dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, agli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di esprimere il proprio voto nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole: "corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli appartenenti alla polizia di Stato"; nel terzo comma, le parole: "ai militari", sono sostituite con le seguenti: "ad essi"; nel quarto comma, le parole: "L'iscrizione dei militari", sono sostituite con le seguenti: "La loro iscrizione"))