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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  2-3-1981

Art. 23


Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24 secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.
Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.