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DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 150

Disciplina della produzione dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 297 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  10-5-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;
Visto l'art. 37 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, con il quale è stato abolito il regime di monopolio statale della saccarina ed adottata una nuova disciplina per la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, sia per tener fede agli impegni assunti nei confronti della CEE, sia per consentire alle imprese utilizzatrici di poter disporre della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità di applicazione della predetta nuova disciplina recata dal citato decreto n. 30;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.
Sono altresì abrogate le disposizioni dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295, e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.