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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal:  1-3-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 26-quater

((I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo.
L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.
Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.))