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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  17-2-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1 non si applicano:))

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;
3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;
4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;
5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;
6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.
Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosità è sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata non prima del 1 dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore può proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.