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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  25-10-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-octies



((Le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1° settembre
1978.
Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.
Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominato dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
In attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.
Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle istituzioni statizzate con la legge di conversione del presente decreto.
Gli immobili di proprietà dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche vengono assegnate in proprietà ai comuni.
I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo e trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianità possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.
A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziari 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.