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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 849

Proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1979, n. 61 (in G.U. 28/02/1979, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1979)
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Testo in vigore dal:  1-3-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, e le successive proroghe e modificazioni;
Ritenuto che non tutte le regioni hanno provveduto con propria legge a disciplinare il vincolo alberghiero che sulla base della vigente legislazione statale scade il 31 dicembre 1978;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore proroga del vincolo al fine di evitare il suo venir meno nel territorio delle regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con legge regionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, già prorogata con l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, è ulteriormente prorogata fino alla data del
((31 ottobre 1979 nel territorio delle regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con propria legge))
.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI ANDREOTTI - PASTORINO - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978

Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 37