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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  6-11-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-quinquies


L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione
((e))
delle società di cui al comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione deliberati anche a favore dell'ente soppresso.
Le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nel predetto ente nonché i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.
L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislative:
a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'EAGAT;
b) all'inquadramento nell'EFIM delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT;
c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonché al trasferimento alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.