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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  20-5-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1


Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il seguente:
"
((Art. 420))
- (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque
((commette un fatto diretto))
a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione
((o il danneggiamento))
dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni".