stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 944

Proroga dei termini di cui all'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 42 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-3-1978
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il 31 dicembre 1977 cessano di avere efficacia le convenzioni per l'esercizio dei servizi marittimi nei settori del "Medio Adriatico" e dell'"Alto Adriatico";
Ritenuta la straordinaria ed urgente necessità di provvedere alla proroga delle convenzioni stesse per assicurare le continuità dei collegamenti marittimi nei menzionati settori;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:

Art. 1

((L'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, è sostituito dal seguente:
"Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le società "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E"(medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975-31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere previa convenzione alla società per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4 lettera a) della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni".))