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DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1977, n. 710

Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 01 dicembre 1977, n. 870 (in G.U. 03/12/1977, n.330)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1977)
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Testo in vigore dal:  5-10-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, al fine di evitare la frequente convocazione del corpo elettorale e, nel contempo, un aggravio della spesa pubblica;
Ritenuto che, per la determinazione dei criteri in base ai quali devono essere indette le elezioni di cui sopra, occorre fare ricorso a nuove disposizioni di legge;
Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della predisposizione della nuova disciplina e nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per i consigli provinciali e comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, nonché di quelle per il rinnovo delle amministrazioni degli enti locali in atto retti a gestione commissariale, a seguito di scioglimento o decadenza dei rispettivi consigli ovvero per altre cause;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978.
Fino alla data nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali, non possono comunque aver luogo elezioni di consigli circoscrizionali.