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DECRETO-LEGGE 30 aprile 1977, n. 151

Cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 07 giugno 1977, n. 296 (in G.U. 14/06/1977, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/1977)
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Testo in vigore dal:  3-5-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Il sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio".