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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1977, n. 11

Modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1977, n. 90 (in G.U. 02/04/1977, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1977)
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Testo in vigore dal:  3-4-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare le norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1. Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal primo comma dell'art. 33 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 marzo 1977, n.90, ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000, e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera j), e' sostituito con il seguente: 84.000; dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, e' inserito il seguente: Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata.