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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1976, n. 240 (in G.U. 15/05/1976, n.128).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  23-3-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;
b) in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante
((anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo))
o siano costituiti in gruppo parlamentare
((anche in una sola delle due Camere))
nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche.
((Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti))
.
La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;
c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura;
d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;
e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;
f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.