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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 867

Norme per la valutazione delle disponibilità in oro dalla Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 febbraio 1977, n. 42 (in G.U. 01/03/1977, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1977)
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Testo in vigore dal:  31-12-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione delle disponibilità in oro detenute dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilità in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.