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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 (in G.U. 07/12/1976, n.326).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  14-3-1988
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Art. 8


Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV fiscali di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa è ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.
La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalità e nei termini per questa stabiliti.
In caso di omesso o incompleto pagamento è dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua evasa o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza di tributo evaso.
Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Per i veicoli circolanti nel mese di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalità previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa è dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
È soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356 Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. (2) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 38 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La sovratassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire diciottomila per ogni CV fiscale di potenza e motore, con un minimo di lire trecentomila."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1982, n. 53 ha disposto (con l'art. 5) che " A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che" La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die- sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000."