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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 (in G.U. 07/12/1976, n.326).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  9-10-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente misure urgenti in materia tributaria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, per il prodotto denominato "jet fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.913,60 a L. 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è diminuita da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale.
Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), e dalla lettera F), punto 2), della predetta tabella B, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700 al quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale.
I maggiori introiti derivanti dalla applicazione del presente articolo e dal successivo art. 4 sono riservati allo Stato.