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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 22


Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 21 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.
A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.
Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:
a) 10% per il mosto di birra in corso di accertamento;
b) 9,50% per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
c) 7,50% sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
d) 5,70% per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
e) 4,50% sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
f) 1,70% sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.