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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1974, n. 460

Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588 (in G.U. 29/11/1974, n.311).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1974)
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Testo in vigore dal:  30-9-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rilevata la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni in materia di variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".