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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255

Applicazione dei regolamenti comunitari n. 83/74 e numero 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1974, n. 352 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1985)
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Testo in vigore dal:  24-10-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1



Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantità superiori a 500 kg. debbono versare gli importi riferiti a 100 kg. netti di cui all'allegata tabella.
((La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975))
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