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DECRETO-LEGGE 19 giugno 1974, n. 237

Proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 agosto 1974, n. 350 (in G.U. 19/08/1974, n.216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1974)
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Testo in vigore dal:  20-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, sono prorogate al 31 dicembre
1975.
((La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975))
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Tali disposizioni sono applicabili, altresì, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, alle entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali, nonché a tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.
((Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie già insediate, al 31 dicembre 1974))
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