stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  2-12-1973
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

(Nuove università)


Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:
a) delle osservazioni del C.I.P.E. relative
((alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie,))
alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonché ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;
b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.
((I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà. È vietata altresì l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.))

È altresì vietata la costituzione nell'ambito delle facoltà di nuovi istituti monocattedra.