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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 427

Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1973, n. 496 (in G.U. 22/08/1973, n.216)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1982)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  24-7-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi dei beni di largo consumo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 2.
I comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i prezzi praticati alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini, tenuto conto di eventuali abbuoni e di sconti di uso, delle fatture, delle scritture contabili tenute dalle imprese nonché considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione, i prezzi alla distribuzione, i prezzi al consumo.
Ogni variazione in aumento dei prezzi di vendita alla produzione e alla distribuzione successivamente al 16 luglio 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli esercenti sono tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal pubblico, nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del presente decreto.
Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici comunali che ne rilasciano ricevuta. Essa può essere anche spedita per raccomandata con avviso di ricevimento nell'indicato termine ai detti uffici.
Il listino e la copia devono essere sottoscritti dallo imprenditore.