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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 424

Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 04 agosto 1973, n. 493 (in G.U. 22/08/1973, n.216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1973)
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Testo in vigore dal:  24-7-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 1973 l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1 agosto 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni sono versati, fino al 31 dicembre 1973, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973

LEONE RUMOR - BERTOLDI - GIOLITTI - LA MALFA - LAURICELLA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973

Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 47. - CARUSO