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DECRETO-LEGGE 15 novembre 1972, n. 661

Organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri. Integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1964, n. 1350.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 dicembre 1972, n. 843 (in G.U. 04/01/1973, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1973)
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Testo in vigore dal:  18-11-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il regolamento C.E.E. n. 727/70, adottato il 21 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio;
Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70, adottato il 28 aprile 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2142/70, adottato il 20 ottobre 1970 dal Consiglio delle Comunità europee, e le relative norme di applicazione, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca;
Visto il regolamento C.E.E. n. 2358/71, adottato il 26 ottobre 1971, dal Consiglio delle Comunità europee, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;
Visto il regolamento C.E.E. n. 974/71, adottato il 12 maggio 1971 dal Consiglio delle Comunità europee, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri, e le relative norme di applicazione;
Visti gli articoli 21, 44, 33, 17 e 8 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 727/70, numero 816/70, n. 2142/70, n. 2358/71 e n. 974/71, relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi, in ciascuno degli Stati membri;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità dei regolamenti comunitari numeri 727/70, 816/70, 2142/70, 2358/71, 974/71 e per l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi internazionali stabilite dai regolamenti C.E.E. numero 727/70, n. 816/70, n. 2142/70 e n. 2358/71 adottati dal Consiglio delle Comunità europee rispettivamente il 21 aprile 1970, il 28 aprile 1970, il 20 ottobre 1970 ed il 26 ottobre 1971, si osservano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18 del presente decreto.