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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
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Testo in vigore dal:  1-4-1998
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Art. 31

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del
presente decreto


Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della
((sanzione amministrativa))
riscossa.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.