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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
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Testo in vigore dal:  25-1-1985
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Art. 2

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.


L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.
((12))

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 19 gennaio 1985, n. 4 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.