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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1971, n. 290

Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1971, n. 475 (in G.U. 27/07/1971, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1976)
Testo in vigore dal:  1-6-1971

Art. 4


L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.
L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.