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DECRETO-LEGGE 20 aprile 1971, n. 161

Modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 giugno 1971, n. 374 (in G.U. 19/06/1971, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1971)
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Testo in vigore dal:  21-4-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prolungare, nella prima applicazione della nuova procedura del contenzioso amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i termini entro cui i comitati provinciali ed i comitati regionali dell'Istituto nazionale della, previdenza sociale debbono decidere i ricorsi di competenza, a causa del loro rilevante numero iniziale; ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di meglio precisare la decorrenza dei, termini di cui all'art. 46, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, al fine di superare le difficoltà di interpretazione verificatesi:
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


La scadenza del termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 59, comma settimo, in relazione all'art. 46, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è differita al novantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; per effetto di tale differimento il comitato provinciale è rimesso in termini per la decisione dei ricorsi qualora alla predetta data il termine sia già scaduto. Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente alla data medesima, la facoltà dei ricorrenti di adire l'autorità giudiziaria decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18.
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 46, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica - 30 aprile 1970, n. 639, per la decisione dei ricorsi di seconda istanza da parte dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, decorre, nella prima applicazione del predetto decreto, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di costituzione di ciascun comitato regionale.