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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1968, n. 18

Ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'A.I.M.A.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1968, n. 225 (in G.U. 27/03/1968, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-2-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, concernente interventi a sostegno del prezzo del formaggio "grana" mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per autorizzare l'A.I.M.A. ad acquistare ulteriori partite di formaggio "grana" allo scopo di sostenere il prezzo del suindicato prodotto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il quantitativo di formaggio grana (grana padano e parmigiano reggiano) di qualità "scelto, 0,1" di produzione 1967 che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è stata autorizzata ad acquistare presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associati di produttori agricoli con il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito con la legge 10 novembre 1967, n. 1027, è elevato fino ad un massimo di quintali 200 mila.
Per il prelevamento delle somme occorrenti per i maggiori acquisti di cui al precedente comma, fino alla concorrenza di altri 10.000 milioni di lire, si applicano le norme dell'art. 5 del citato decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801.