stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-2-1969
aggiornamenti all'articolo

Art. 52

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N. 7))

La misura dei contributo e determinata in base alle entrate accertate nel 1966 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1965, aumentato dello incremento verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.
Per gli effetti di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1967.