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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1966
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Art. 8


Le domande per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo, corredate dal computo metricoestimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione dal bollo, ai competenti Uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data del presente decreto.
I Provveditori regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta - e previo accertamento da parte dell'Ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile - anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50% del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi lire 2.500.000, ed al 60% quando l'importo stesso
((non superi tale somma))
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